Conto termico: un incentivo per risparmio energetico e rinnovabili termiche

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Recentemente, col decreto firmato il 28/12/2012 (Conto Termico) congiuntamente dai Ministeri dello Sviluppo Economico, dell’Ambiente e delle Politiche Agricole, è stato introdotto un radicale cambiamento nell’incentivazione di soluzioni orientate al risparmio di energia termica in tutte le sue forme.

Finora infatti, mentre la produzione di energia elettrica fotovoltaica godeva di corposi contributi (Conto Energia), la produzione o il risparmio di energia termica si avvalevano solo del rimborso del 55% della spesa sostenuta; questo però avveniva con modalità tali da non rendere particolarmente appetibile il ricorso a questa forma di incentivo: il rimborso infatti era nella forma di una detrazione IRPEF, per di più dilazionata su un ampio periodo (10 anni).

Il nuovo Conto Termico stanzia 900 milioni di euro annui per gli incentivi: 700 milioni per i privati e 200 per le pubbliche amministrazioni.

Le sovvenzioni andranno a coprire fino al 40% delle spese sostenute per l’impianto. L’importo sarà suddiviso in rate annuali (con durata di 2 o 5 anni, a seconda del tipo di intervento), versate direttamente sul conto del proprietario dell’impianto dal GSE(Gestore Servizi Energetici).

I destinatari dell’incentivo sono specificatamente i piccoli interventi: per ogni categoria tecnologica c’è infatti un tetto massimo all'incentivo che esclude investimenti di tipo speculativo (che hanno invece contraddistinto l’accesso al Conto Energia fotovoltaico).

Gli interventi di incremento dell'efficienza energetica incentivabili per le Amministrazioni Pubbliche riguardano i seguenti interventi (tra parentesi la durata dell'incentivo, che è in rate annuali costanti):

Gli interventi incentivabili sia per le Pubbliche Amministrazioni che per i privati, relativi a piccoli impianti per la produzione di energia termica o a sistemi ad alta efficienza sono invece:

L'ammontare dell'incentivo dipende da diversi fattori che variano di volta in volta al variare della tecnologia in esame: tra questi la zona climatica dell’intervento, la potenza termica dell’impianto, il costo specifico della tecnologia scelta, oltre ad appositi coefficienti. Il legislatore stesso ha fornito alcuni esempi per dare un’idea degli importi; le valutazioni sono eseguite ipotizzando che gli interventi siano realizzati su una abitazione di 90 m2 a Roma (Zona Climatica D):

I ministeri che lo hanno emanato ritengono questo decreto uno strumento “essenziale per il raggiungimento e il superamento degli obiettivi ambientali europei al 2020” e in grado di poter dare “un impulso alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili (riscaldamento a biomassa, pompe di calore, solare termico e solar cooling) e di accelerare i progetti di riqualificazione energetica degli edifici pubblici”.

Non possiamo che auspicarci lo stesso e rimandarvi alla nostra pagina dei contatti qualora foste interessati ad un intervento di questo tipo: sapremo fornirvi tutte le informazioni e l’assistenza di cui avete bisogno!

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